Con presente contributo si intende fare un po’ di chiarezza sul tema del whistleblowing, ovverossia delle segnalazioni di informazioni concernenti violazioni di cui si sia venuti a conoscenza in relazione al contesto lavorativo (ampiamente inteso).
Con il termine whistleblowing (che letteralmente significa «soffiare nel fischietto»), infatti, si identifica un istituto tipico del diritto anglosassone concernente la denuncia di reati o irregolarità di cui un soggetto (detto, appunto, whistleblower) sia venuto a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
Di whistleblowing già da tempo si parlava, in particolar modo nel momento in cui gli enti decidevano di dotarsi di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, posto che un elemento fondamentale di tali modelli è proprio la previsione di un sistema di segnalazioni relativamente alla possibile commissione di reati c.d. presupposto.
Tuttavia, il tema delle segnalazioni di violazioni commesse nel contesto lavorativo è recentemente divenuto di centrale importanza a seguito dell’entrata in vigore del c.d. decreto whistleblowing (d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato in G.U. in data 15 marzo 2023), il quale ha dettato una serie di previsioni alquanto importanti per molte categorie di soggetti.
Lo Studio Bassi & Partners, come sempre, si rende disponibile ad affiancare la clientela nell’individuazione delle modalità più idonee per adempiere agli obblighi dettati dal decreto.
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