Al co. 231 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023 si legge che «fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».
La disposizione citata ha introdotto la possibilità di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (c.d. ROTTAMAZIONE QUATER).
Termine ultimo per aderire: 30/06/2023.
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